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Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso viene introdotto con l'articolo 13 del Decreto Legge 18 dicembre 1997 n.472 ed ha lo scopo di consentire a tutti coloro che per una qualsiasi ragione non hanno effettuato il pagamento di imposte e tasse (o lo hanno effettuato in misura ridotta) di sanare la propria posizione debitoria. In pratica, pagando interessi ed una piccola sanzione è possibile riportare indietro le lancette dell'orologio e regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie prima che queste divengano oggetto di accertamento. La regola vuole infatti che siano sanabili spontaneamente con il ravvedimento operoso tutte quelle omissioni per le quali non siano ancora iniziate ispezioni o verifiche. Gli interessi che devono essere sommati ai tributi non versati devono essere calcolati a partire dall'ultimo giorno utile per il versamento fino a quello in cui la somma viene effettivamente versata, mentre le sanzioni ridotte possono avere importi variabili a seconda del tributo omesso e della tempestività del ravvedimento.

I principali tributi che possono essere oggetto di ravvedimento operoso nei casi più comuni sono:

  • omesso pagamento degli acconti dovuti per IRPEF, IRAP, IRES ed Addizionali la dichiarazione dei redditi
  • ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d'imposta
  • imposta di registro per i contratti di locazione obbligati al versamento della tassa annuale successiva alla prima
  • imposta catastale ed ipotecaria
  • imposta sul valore aggiunto (IVA)

A seconda della tipologia di tributo il pagamento del ravvedimento operoso dovrà essere fatto su Modello F24 (imposte dirette sui redditi, IVA, IMU ed imposte sostitutive), F23 (imposta di registro e tributi indiretti) oppure F24 Elide (imposta di registro sui contratti di locazione).

Ravvedimento operoso e ravvedimento sprint: la differenza sta nella tempestività

Spesso i due termini ravvedimento operoso e ravvedimento sprint vengono considerati come sinonimi, anche se pur trattandosi in entrambi i casi di una regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti, non si tratta necessariamente della stessa cosa. Il ravvedimento operoso può essere un ravvedimento sprint, se effettuato entro il quattordicesimo giorno, così come può essere breve se effettuato tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno, oppure lungo se avviene dopo il trentesimo giorno dalla scadenza originaria. In base alla tempestività con cui si sana la propria posizione si avranno sanzioni diverse: in caso di ravvedimento sprint si dovrà aggiungere lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, mentre se si supera il quindicesimo giorno ma non si va oltre il trentesimo la sanzione è pari allo 0,15%. Superato il mese la sanzione passa all'1,67%, per poi salire al 3,75% dopo il novantesimo giorno.

Modello F24 compensazioni: casi particolari

Una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione del Modello F24 per il pagamento di tributi sia entro i termini previsti sia nel caso di ravvedimento operoso quando si effettuano compensazioni. Esiste la possibilità di compensare due diversi tributi, per cui il contribuente che ha, ad esempio, un credito IRPEF scaturito da dichiarazione dei redditi potrà utilizzarlo per diminuire o azzerare l'importo dovuto per IVA o addizionali. Ovviamente se la compensazione viene fatta oltre il termine di scadenza il tributo dovuto dovrà essere ricalcolato con interessi e sanzioni del ravvedimento operoso. 

Occorre però fare particolare attenzione al credito che indichiamo nel modello F24, ed assicurarsi che l'importo che indichiamo sia rimasto effettivamente a nostro credito, per non ritrovarci a pagare addirittura il doppio dell'imposta. La compensazione con crediti inesistenti viene infatti punita dall'articolo 27 comma 18 con una sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. 

Un'altra particolarità a cui occorre prestare particolare attenzione riguarda la presentazione del modello F24 con saldo zero. Se effettuiamo la compensazione tra due tributi può infatti accadere che l'importo da pagare risulti diminuito rispetto a quello originario (se ad esempio possiamo scalare un credito di 100€ da un'imposta di 150€ il nostro F24 avrà un saldo finale di 50€ che dovremmo pagare), ma può anche essere che l'F24 risulti pari a zero (se il credito che abbiamo è pari o superiore a 150€ l'imposta da pagare verrà completamente azzerata, cosiddetta compensazione orizzontale). Anche l'F24 a zero però deve essere presentato, per dare modo ai vari Enti di venire a conoscenza degli importi a debito e a credito compensati ed all'Agenzia delle Entrate di attribuire a ciascuno di loro le somme spettanti. Il modello F24 a zero dovrà essere presentato entro i termini previsti per il pagamento dei tributi a cui si riferisce: in caso di ritardo occorrerà comunque procedere al calcolo di sanzioni ed interessi ridotti, che prevedono:

  • 5,56€ se il ritardo non supera i cinque giorni (1/9 della sanzione amministrativa di 50€)
  • 11,11€ se il ritardo è superiore a cinque giorni ma inferiore a 90 (1/11 della sanzione amministrativa di 100€)
  • 12,50€ se il ritardo supera i novanta giorni ma il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione (1/8 della sanzione amministrativa di 100€)
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