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Invio tardivo o mancata emissione ricevuta elettronica, previste pesanti sanzioni

Non emettere una fattura elettronica oppure trasmetterla in ritardo può dare origine a sanzioni di una certa rilevanza. Il regime sanzionatorio previsto per chi non rispetta i termini per l'emissione e l'invio della fattura elettronica è contemplato nell'articolo 6 - D.lgs 471/1997, che prevede importi di diversa entità a seconda delle situazioni.

Sanzioni previste per invio tardivo o mancata emissione fattura elettronica

L'articolo 6 del Decreto legislativo 471/97 determina l'entità del regime sanzionatorio applicabile nei casi di fatturazione elettronica omessa o tardiva, e stabilisce che:

• chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con una sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La stessa sanzione è prevista per il soggetto che, nella documentazione o nei registri, indica un’imposta inferiore a quella dovuta

• la sanzione è dovuta per un importo compreso tra 250 e 2.000 euro quando la violazione non ha influito sulla corretta liquidazione IV

• in caso di violazioni relative ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette al reverse charge (inversione contabile) di cui agli artt. 17 e 74, co. 7 e 8 del D.p.r. 633/1972, la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Nel caso in cui la violazione non abbia rilevanza neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.00

• viene comunque prevista una sanzione minima che non può essere inferiore a euro 500

Ricordiamo che i tempi utili per l'emissione e l'invio della fattura elettronica allo SdI sono stabiliti in 12 giorni nel caso di fattura immediata, mentre nel caso di fattura differita il termine ultimo è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A tal fine è importante ribadire che il reato di omessa fatturazione si verifica anche nel caso in cui un documento venga scartato dallo SdI, qualora non si provveda a un nuovo invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto. La fattura riemessa dovrà riportare il numero e la data del documento originario.

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