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Fattura accompagnatoria, cos'è e come si compila

La fattura accompagnatoria è un documento a metà tra il documento di trasporto, o DDT, e la fattura immediata, e come tale segue quelle stesse regole generali in materia di fatturazione che sono contenute nell'articolo 21 D.P.R. 633/1972. La norma prevede che la fattura debba essere emessa entro la mezzanotte del giorno in cui viene effettuata l'operazione. Il "momento impositivo" in cui scatta l'obbligo di fatturazione per il cedente o il prestatore può essere diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazione di servizi. In generale possiamo dire che:

- per le cessioni di beni immobili è rappresentato dalla stipula del contratto

- per la cessione di beni mobili coincide con la consegna della merce

- per la prestazione di servizi l'obbligo di fatturazione scatta nel momento in cui si incassa il corrispettivo

Per quanto riguarda la cessione di beni il legislatore concede la possibilità di emettere una fattura immediata, entro le ore 24 del giorno in cui viene effettuata l'operazione, oppure di emettere un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti interessati dall'operazione, che attesti la quantità e la natura della merce o la tipologia di prestazione resa, per poi provvedere a emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo. Questa opzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel caso in cui vengano effettuate più consegne di merce (o più prestazioni di servizi) nei confronti di un unico cessionario, che potranno così essere racchiuse tutte in un'unica fattura.

Fattura accompagnatoria, come deve essere compilata

Come già detto la fattura accompagnatoria è un documento ibrido, che svolge contemporaneamente la funzione di documento di trasporto e fattura immediata. La sua emissione è generalmente legata alla necessità di trasferire al cliente i beni oggetto della cessione, mentre non potrà mai essere utilizzata per la prestazione di servizi (per i quali si renderà invece necessario compilare una fattura immediata o differita).

Trattandosi di un documento "sostitutivo" del DDT dovrà contenere tutti gli elementi relativi al trasporto, ovvero il numero progressivo, la data di consegna, l'indicazione dei soggetti interessati dalla compravendita e i dati del vettore, oltre che la natura e la quantità delle merci. Al tempo stesso si tratta anche di una fattura, per cui devono comparire sul documento tutti quegli elementi previsti dalla normativa IVA, ovvero gli importi imponibili suddivisi per aliquota.

Fattura accompagnatoria, quali vantaggi?

Come abbiamo visto la fattura accompagnatoria può sostituire sia il documento di trasporto che la fattura ordinaria, permettendo così di redigere e stampare un unico documento per gestire correttamente il magazzino, accompagnare la merce e ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

Al contrario della fattura immediata poi, svolge il ruolo di documento di trasporto ed è sufficiente anche per quei casi in cui vige l'obbligo di documento di accompagnamento.

Fattura accompagnatoria ed e-fattura

L’introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica ha modificato in qualche modo anche le regole per l’emissione della fattura accompagnatoria.

Ricordiamo infatti che la fattura elettronica si considera emessa quando viene inviata al Sistema di Interscambio (SdI) e accettata dallo stesso. Non potendo però inviare la fattura prima che la merce venga spedita al cliente e non potendo far viaggiare la merce senza una documentazione di trasporto, appare evidente che la tempistica può rappresentare un problema. Per ovviare a questi inconvenienti è consigliabile far viaggiare la merce con un documento di trasporto, seguito poi dalla fattura immediata in formato elettronico emessa entro 12 giorni o, in alternativa, da fattura differita da compilare e trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo. 

L'Iva riportata nella fattura differita dovrà comunque essere considerata nella liquidazione periodica riferita al periodo in cui si è compiuta l'operazione. 

 

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