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Esterometro, cambiano nel 2022 le modalità di fatturazione con l'estero

Lo scorso 1° luglio è stato abolito l'Esterometro, e di conseguenza i dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non residenti fino a quel momento comunicate con lo spesometro estero devono essere trasmesse allo SdI. Ecco quali sono le scadenze da rispettare, chi sono i soggetti obbligati e la procedura per una corretta trasmissione.

Abolito l'Esterometro, obbligo di fatturazione elettronica

L'Esterometro, o spesometro estero, è stato oggetto di importanti modifiche nel corso del 2022. Inizialmente l'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 aveva revisto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sostanziali novità nelle modalità di trasmissione da parte di soggetti passivi dei dati relativi alla cessione di beni e prestazioni di servizi con controparti estere e non stabilite iin Italia. In sede di comversione del D.L. 146/2001, c.d. Decreto Fiscale, l'obbligo di adeguarsi alle nuove modalità di invio è slittato al 1° luglio 2022. A partire da questa data è quindi scomparso l'esterometro ed è invece divenuta obbligatoria la trasmissione telematica attraverso il Sistema di Interscambio.

L'obiettivo della modifica è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate una più veloce e puntuale predisposizione di:

  • registri Iva precompilati
  • liquidazioni periodiche IVA
  • dichiarazione annuale IVA precompilata

Attraverso la trasmissione telematica SdI delle operazioni effettuate l'agenzia può infatti predisporre tutti i moduli necessari per gli adempimenti riguardanti l'imposta sul valore aggiunto.

Fatturazione elettronica con l'estero, comunicare operazioni attive e ricevute

Le operazioni transfrontaliere attive e le ricevute devono essere comunicate entro i termini stabiliti per l'emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, attraverso la trasmissione SdI di un file XML con codice destinatario "XXXXXXX". Nel caso in cui l'operazione sia documentata da fattura quindi, sarà necessario provvedere alla trasmissione telematica al Sistema di Interscambio entro il termine di 12 giorni, come richiesto dall'articolo 21 comma 4 DPR 633/1972.

Operazioni passive, termini trasmissione telematica

Nel caso in cui venga ricevuto un documento cartaceo da un fornitore estero è necessario effettuare la trasmissione telematica dei dati predisponendo un documento elettronico in formato XXL. Per la trasmissione al Sistema di Interscambioè necessario utilizzare i codici fattura elettronica previsti come "Tipo documento" scegliendo quello idoneo per il tipo di operazione. In èarticolare occorre utilizzare:

- il codice TD17 “Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero” che va utilizzato per operare l’integrazione dell’iva in caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero in caso di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra UE

- il codice TD18 “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari” che va utilizzato per operare l’integrazione dell’iva in caso di acquisti intracomunitari di beni

- il codice TD19 “Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 d.p.r 633/72” che va utilizzato per l’emissione di autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Trasmissione dati operazioni estere, soggetti obbligati ed esonerati

L'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle operazioni estere riguarda tutti i soggetti Iva residenti o stabiliti nel territorio italiano, ad eccezione di:

  • coloro che adottano il regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) e il regime forfettario art. 1, co. 54-89 della L. 190/2014) i quali nel periodo precedente non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori ad euro 25.000;
  • coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Di conseguenza i soggetti in regime forfettario obbligati alla fatturazione elettronica sono tenuti alla trasmissione del file XML, mentre l'obbligo non è previsto per chi, nel periodo d'imposta precedente, ha consieguito ricavi o percepito compensi inferiori a 25.000 euro.

In base a quanto riportato dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs 127/2015 e specificato anche nel provvedimento n.374343 del 23.12.2021, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione quelle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale, o per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia

Come comportarsi per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva nel nostro Paese? L'acquisto carburante al'estero e le spese relative a vitto e alloggio, così come quelle sostenute per il noleggio a breve termine, scontano l'imposta nello Stato in cui vengono sostenute.

In una recente nota l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  •  l'acquisto dei beni fuori campo Iva ai sensi dell’ articolo 7-bis DPR 633/72 il file XML va compilato con il codice natura dell’ operazione "N2.2" e il tipo documento "TD19"
  • le prestazioni di servizi ricevute devono essere trasmesse con il file XML - codice natura "N2.2" e tipo documento "TD17"

Il Decreto Legge 73/2022 all'articolo 12 ha inoltre stabilito che sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia purché di importo inferiore a 5.000 euro.

Mancata e tardiva comunicazione, sanzioni

A partire dal 1° luglio 2022 la mancata o tardina trasmissione allo SdI dei dati relativi alle operazioni con l'estero è punibile con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili. L'ammenda viene ridotta del 50% qualora la trasmissione venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, o se nel suddetto termine si è provveduto alla corretta trasmissione dei dati.

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