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Codice della Crisi d'Impresa, cosa cambia per le aziende in difficoltà

Entrato in vigore il 16 luglio scorso, il Codice della Crisi d'Impresa ha portato importanti novità per le aziende in difficoltà. Scopriamo insieme quali sono i criteri che consentono di definire un'impresa in crisi e i principali cambiamenti apportati nella gestione delle situazioni di difficoltà.

Quando si parla di crisi d'azienda?

Nella prassi professionale un'impresa viene definita in crisi quando impossibilitata a generare flussi di cassa indispensabili per garantirle l'adempimento delle obbligazioni prese e di quelle pianificate per far fronte alla propria produzione. La situazione d'incapacità può anche essere tendenziale e temporanea, ovvero far presagire che l'impresa non sarà probabilmente in grado di generare adeguati flussi di denaro in via continuativa e non episodica.
Lo stato di crisi aziendale può manifestarsi attraverso fenomeni di natura endogena o esogena. Nel primo caso il campanello d'allarme è dao da una crisi di liquidità che frequentemente deriva da:

•    strutture finanziarie sbilanciate, ad esempio finanziamenti di investimenti con linee a breve termine
•    errata gestione del circolante commerciale, come nel caso di dilazioni concesse ai fornitori con scadenze più ravvicinate rispetto a quelle stabilite con i clienti o
•    cattiva gestione del magazzino

In questi casi la momentanea crisi può, a breve termine, compromettere la capacità economica dell'azienda, portandola a un vero e proprio stato di insolvenza che non appare più come una possibilità remota, ma al contrario si delinea come evento irreversibile ad alta percentuale di probabilità. Le caratteristiche di questa situazione possono essere individuate dai principali indicatori economico - finanziari, mentre nella rima fase appaiono ancora non percepibili da terzi soggetti. L'azienda infatti continua ad adempiere alle proprie obbligazioni, non lasciando presagire lo stato di crisi, fino a quando non subentrerà lo stato di insolvenza che rappresenta l'esito finale di una crisi divenuta ormai irreversibile.

Per riuscire a monitorare in tempo la situazione è quindi necessario agire su due fronti:
•    la visione backward-looking, con la quale è possibile avere una fotografia dello stato di salute dell'impresa sia negli ultimi esercizi che in quello in corso, così da permettere una valutazione di eventuali squilibri in termini di redditività, liquidità e solvibilità
•    la visione forward-looking, con la quale potremmo valutare in prospettiva la capacità di generare flussi di cassa positivi da parte dell'azienda, che "coprano" i flussi negativi previsti per l'anno successivo

Cosa cambia con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa

A partire dal 15 luglio 2022 - data di entrata in vigore del nuovo Codice di Crisi d'Impresa - le aziende sono tenute a dotarsi di apparati di controllo amministrativo-contabile e organizzativo che risulti adeguato alla loro dimensione e alla complessità aziendale. L'inserimento nel nuovo Codice della Crisi dell'articolo 3 - adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa - indica le misure idonee e gli assetti che l'imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto ad adottare su base volontaria per consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore
b) verificare l'insostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di cui al comma 4 (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontarecomplessivo mensile delle retribuzioni, esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione)
c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma secondo dell’art. 13 (ovvero tramite la Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa)

Il monitoraggio delle performance aziendali permette all'imprenditore di agire tempestivamente ai primi "campanelli d'allarme", escludendo così la responsabilità diretta e il coinvolgimento patrimoniale dello stesso nel caso in cui l'azienda dovesse entrare in stato di crisi e non superare la composizione negoziale.

Cosa fare se emergono segnali di crisi d'impresa

Nel caso in cui gli strumenti adottati evidenzino segnali di crisi l'imprenditore dovrà rivolgersi al Segretario Generale della Camera di Commercio competente in base alla sede legale dell'azienda e chiedere la nomina di un esperto indipendente nel caso in cui un risanamento dell'impresa risulti ragionevolmente auspicabile. In questo caso sarà l'esperto ad agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di trovare una soluzione per il superamento della crisi.
Alla luce di tutto questo appare evidente che emergono nuove responsabilità da condividere tra i soggetti delegati al controllo aziendale, e anche il professionista viene chiamato a un nuovo ruolo che lo identifica in soggetto attivo delegato al monitoraggio dello stato di salute dell'azienda. Non sarà quindi più solo un soggetto esterno incaricato dell'elaborazione del bilancio e dei controlli fiscali, ma anche una "sentinella" che, con tutti gli strumenti e le informazioni a disposizione, è incaricato di fornire una diagnosi precoce sullo stato di salute dell'impresa.


Per poter svolgere questo nuovo incarico avrà necessità di strumenti in grado di calcolare gli indicatori economico-finanziari chiave e il benchmark con i concorrenti, così come il rating aziendale, oltre che di un sistema informativo capace di effettuare il calcolo del Debt Service Coverage Ratio (DSCR) al fine di verificare la futura sostenibilità.

Obblighi e compiti di sindaci e revisori

Il collegio sindacale dovrà verificare con l'organo amministrativo che l'azienda presenti un assetto adeguato, un equilibrio economico che le permetta di farsi carico degli obblighi finanziari presi e faccia presagire che sia in grado di farlo anche in un prossimo futuro. Qualora emergano segnali di una possibile crisi d'impresa dovrà provvedere a darne comunicazione scritta all'organo amministrativo. Solo attraverso una segnalazione tempestiva i sindaci e i revisori saranno esonerati dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle azioni adottate dall'organo amministrativo.

I compiti del collegio sindacale, oltre al già citato controllo dell'attività degli amministratori, prevedono:
•    la gestione sociale dell’impresa
•    la tenuta dei libri contabili
•    la formazione del bilancio
•    la vigilanza sull’osservanza della normativa e dello statuto
La società non può opporsi a eventuali ispezioni ed è tenuta a fornire l'accesso a tutte le informazioni necessaria per consentire il controllo sull'amministrazione. Il collegio sindacale dovrà riunirsi con cadenza trimestrale ed è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione e alle assemblee dei soci, per poter avere tutte le informazioni utili sulla professionalità e correttezza dell'operato dell'organo amministrativo.
Appare quindi evidente che, anche per sindaci e revisori, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa ha previsto un notevole incremento di attività, rendendo queste figure parte attiva della gestione aziendale e non più, come accadeva in passato, relegati a una semplice funzione di controllo della governance con poteri d'intervento limitati.
 

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